Per la legge italiana (1939 e 1976), anche i reperti fossili sono considerati manufatti culturali. In gran parte delle regioni e province italiane, le competenze scientifiche spettano ai rispettivi musei naturali e ai paleontologi che vi lavorano.
Per la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige vale quanto segue.
- L’estrazione di fossili è vietata su tutto il territorio!
- I collezionisti sono tenuti a informarsi in loco sul rispetto delle disposizioni di legge, che prevedono severe sanzioni in caso di violazione.
- Gli speciali permessi per la raccolta dei minerali nei parchi naturali o dei fossili su tutto il territorio nazionale sono rilasciati solo per scopi scientifici.
I beni culturali sono proprietà dello Stato
Secondo la legge italiana, i beni archeologico-culturali sono di proprietà dello Stato. Pertanto, anche i ritrovamenti accidentali non diventano proprietà privata. La normativa stabilisce, infatti, che i reperti di interesse paleontologico vadano consegnati entro 48 ore ai rappresentanti legali dello Stato (ufficio beni culturali, polizia, guardia forestale, Carabinieri, ecc.) e, dopo le opportune verifiche, vengano custoditi nel deposito del museo, dove possono essere ispezionati in qualsiasi momento dalla persona che li ha rinvenuti, a condizione che i suoi dati vengano registrati alla consegna.
In caso di ritrovamento di un fossile o di una pietra di cui si dubita dell’interesse scientifico/paleontologico, la procedura standard è la seguente:
- registrare i dati personali della persona
- custodire l’oggetto o fotografarlo (n.b. con la scala visibile).
- inoltrare la foto al responsabile regionale per la paleontologia.
Se dall’esame risulta che l’oggetto rinvenuto non è di interesse scientifico, la persona può teoricamente tenerlo, nella consapevolezza che il proprietario rimane lo Stato o la Provincia Autonoma di Bolzano.